Le circoscrizioni di pertinenza dei singoli cimiteri lecchesi sono le seguenti:
Cimitero Monumentale: Parrocchia di San Nicolò, Pescarenico, S. Francesco D’Assisi.
Cimitero di Castello: Parrocchia di Castello, Belledo, Bonacina, Caleotto, Germanedo, Olate, Pescarenico, San Francesco d’ Assisi, San Giovanni e San Nicolò.
Cimitero di Acquate: Parrocchia di Acquate.
Cimitero di Chiuso: Parrocchia di Chiuso.
Cimitero di Laorca: Parrocchia di Laorca.
Cimitero di Maggianico: Parrocchia di Maggianico.
Cimitero di Rancio: Parrocchia di Rancio.
Per regolamento comunale le salme devono essere sepolte nel cimitero di pertinenza della parrocchia nel territorio cui avevano la residenza. Le tumulazioni in cimitero diverso da quello di pertinenza potranno essere autorizzate qualora venga dimostrato che nel cimitero richiesto siano tumulate salme aventi lo stesso vincolo di parentela o affinità, ascendente o discendente entro il secondo grado, fratelli, sorelle e rispettivi coniugi, o che abbiano già il posto assegnato in vita.
Per le salme non residenti ma che siano nate e vissute almeno 15 anni o che abbiano vissuto a Lecco per più di 30 anni, la tariffa di concessione viene raddoppiata e il cimitero di pertinenza è quello di Castello. Per le persone decedute non residenti al momento del decesso perché ricoverate fuori Comune per motivi di salute e di cura, il cimitero di competenza è quello del territorio di Lecco in cui in vita avevano l’ultima residenza, con tariffa di concessione non raddoppiata.
Le concessione di aree relative alla costruzione di cappelle private o tombe di famiglia hanno una durata di anni 99 rinnovabili. Per i posti in terra con la costruzione di tombe in muratura e colombari la concessione è fissata per 40 anni.
Per le nicchie o ossari per la raccolta di resti mortali o ceneri la concessione è fissata a 50 anni.
L’assegnazione di tali posti è di esclusiva competenza dell’Ufficio di Stato Civile – Servizio mortuario. Nel caso per qualsiasi motivo si rinunci alla concessione prima della scadenza del contratto, il posto ritorna a disposizione dell’amministrazione, con spese a carico del concessionario rinunciatario.
La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il Concessionario, prima della stipula del contratto il concessionario deve aver versato la reversale in merito la concessione, per tale concessione occorrono tre marche da bollo da € 16,00, una da apporre sulla domanda di concessione e 2 sulle due copie del contratto, quella per il comune e quella per il richiedente la concessione.
Il contratto viene stipulato ogni rilascio di nuova concessione o tumulazione di ceneri in colombaro, tomba o ossario, non in caso di tumulazione di salma già assegnataria di posto in tomba colombaro o cappella di famiglia. Per nuova disposizione il contratto verrà stipulato solo su appuntamento nell’ufficio dei servizi cimiteriali, dopo verifica dell’avvenuto pagamento della reversale.
Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, loculi o ossari sono a carico dei concessionari.
Nel caso di riesumazione di resti ossei da tombe o colombari scaduti o liberati, esse vanno apposte o nell’ossario comune all’interno del cimitero o in cellette ossario prese in concessione per 50 anni con tariffa vigente. Se i resti sono inconsulti possono essere avviati a cremazione o inumati.
Le cellette vengono concesse complete di lastra di chiusura. Sulle lastre di chiusura deve essere indicato a cura del concessionario il cognome, il nome e la data di morte della persona alla quale i resti appartengono.
Le cellette ossario possono essere destinate anche a contenere le urne cinerarie, l’urna cineraria deve riportare all’esterno il cognome, il nome, la data di nascita e morte del defunto.
Rivolgetevi alla nostra impresa per qualsiasi chiarimento su concessioni, scadenze o spostamenti da effettuare in caso dobbiate liberare il loculo o la tomba scaduta per destinare i resti a altra sepoltura o altro cimitero. Sarà il nostro personale a prendersi cura di tutte le operazioni pratiche e burocratiche da svolgere.